IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la legge 19 ottobre 1991, n. 337;
  Ritenuta  la necessita' di emanare norme di attuazione della citata
legge relativamente ai termini ed  alle  modalita'  di  presentazione
delle  domande dirette ad ottenere l'erogazione del contributo di cui
all'art. 3 della medesima legge;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 9 aprile 1992;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 aprile 1992;
  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con  i
Ministri dell'interno e del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  I  connazionali  di  cui  al  decreto del Ministro degli affari
esteri 16 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
7 gennaio 1992, che intendano ottenere  l'erogazione  del  contributo
una  tantum previsto dall'art. 3 della legge 19 ottobre 1991, n. 337,
debbono presentare, entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente regolamento, le relative domande all'ufficio II
della  Direzione  generale  dell'emigrazione  e  affari  sociali  del
Ministero   degli   affari   esteri,   che   procedera'   alla   loro
identificazione.
  2. La domanda puo' anche essere  presentata  per  posta  con  plico
raccomandato,  facendo fede la data della spedizione. In tale caso la
firma del richiedente deve essere autenticata.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La legge n. 337/1991 reca: "Disposizioni a favore dei
          connazionali coinvolti  dalla  crisi  del  Golfo  Persico".
          L'art. 3 della legge sopracitata e' il seguente:
             "Art.  3. - 1. A favore dei connazionali di cui all'art.
          1  e'  disposta   dal   Ministero   degli   affari   esteri
          un'erogazione  "una  tantum"  fino  a  L.  3.670.000 se con
          familiari a carico e fino  a  L.  2.935.000  qualora  senza
          familiari  a  carico, in proporzione al periodo di tempo in
          cui essi sono stati trattenuti in Iraq o in Kuwait tra il 2
          agosto e il 10 dicembre 1990.
             2. All'onere derivante  dall'applicazione  del  presente
          articolo,  valutato  in lire 1.512 milioni per l'anno 1991,
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento  iscritto  al  capitolo  6856  dello  stato di
          previsione  della  spesa  del  Ministero  del tesoro per il
          medesimo   anno,    all'uopo    parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento   "Interventi   vari   di  competenza  del
          Ministero   degli   affari   esteri,   ivi   compresi    il
          riordinamento  del Ministero, il potenziamento del servizio
          diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e
          culturale all'estero".
             3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             -  Il  testo  del  comma  1  dell'art. 17 della legge n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
             "Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di  Stato  che  deve  pronunciarsi  entro  90
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione  e  integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".
             Il  comma  4  della  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             - Il D.M. 16 dicembre 1991 reca:
             "Individuazione  dei  destinatari  delle norme contenute
          nell'art. 1 della legge 19 ottobre 1991,  n.  337,  recante
          disposizioni  a  favore  dei  connazionali  coinvolti dalla
          crisi del Golfo Persico".
             - Per il testo dell'art. 3 della legge n. 337/91 si veda
          in nota alle premesse.